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Sono dichiarati definitivamente esclusi dallo avanzamento:

  • a)tutti gli ufficiali del grado inferiore a quello di tenente colonnello (esclusi i subalterni) che per due volte anche non consecutive siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o che per due volte, dopo esservi stati iscritti, sono stati tolti dal quadro di avanzamento; o che una volta furono dichiarati non idonei, ed una volta tolti dal detto quadro;
  • b)tutti gli ufficiali dal grado di tenente colonnello in su che per una sola volta siano stati dichiarati non idonei, o per una sola volta tolti dal quadro di avanzamento.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art31 · fonte del testo