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Per coprire i posti spettanti all'anzianita' nel grado di maggiore, i capitani (come nell'articolo 3 e salvo le eccezioni in esso contemplate) sono assoggettati a speciali esami di idoneita', con le norme di cui ai seguenti articoli 42, 43, 44, 45, 46 e 47.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009
