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[1]Le autorita' incaricate di pronunciare il giudizio di primo grado, oltre ad esaminare se l'ufficiale disimpegna realmente bene le funzioni del proprio grado, debbono assegnargli un punto di merito espresso in ventesimi in base:

[2]1°) alla idoneita' generica all'avanzamento dell'ufficiale;

[3]2°) alle classifiche precedentemente riportate ed ai precedenti di carriera dell'ufficiale;

[4]3°) al servizio effettivamente prestato in guerra;

[5]4°) alle distinzioni e ricompense conseguite in guerra.

[6]Per l'idoneita' generica all'avanzamento, che implica il posseso di tutte le qualita' fisiche, intellettuali, di carattere, di condotta e di coltura che rendono l'ufficiale meritevole di rivestire il grado superiore, si assegnano dieci punti.

[7]Per le classifiche precedentemente riportate e per i precedenti di carriera dell'ufficiale, si assegnano quattro punti.

[8]Per il servizio effettivamente prestato in guerra si assegnano quattro punti.

[9]Per le distinzioni e ricompense conseguite in guerra si assegnano due punti.

[10]Le norme particolari per l'assegnazione del punto di merito sono specificate dal regolamento.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art42 · fonte del testo