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[1]I capitani che riportano un punto definitivo (articolo 44) inferiore a quattordici ventesimi sono dichiarati «non idonei»: essi non si presentano al prescritto esperimento e sono ripresi in esame nell'anno successivo, se non vengono a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 31.

[2]In caso contrario sono dichiarati definitivamente esclusi dall'avanzamento e ad essi sono applicate le prescrizioni di cui all'articolo 35.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art45 · fonte del testo