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[1]La somma fra i due punti di merito, di cui agli articoli 44 e 46 costituisce il punto di classifica dei singoli candidati.

[2]Sono dichiarati idonei i candidati che ottengono un punto di classifica non inferiore ai ventisei quarantesimi, purche' abbiano riportato non meno di dodici ventesimi nell'esperimento.

[3]Tutti gli altri sono dichiarati non idonei e ad essi sono applicate le disposizioni dell'articolo 31.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art47 · fonte del testo