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Le vacanze nei ruoli, nei gradi di capitano, di maggiore e di tenente colonnello delle varie armi e corpi, sono colmate, per quanto riguarda la aliquota spettante alla anzianita' (come da articolo 3 e salvo le eccezioni in esso contenute), con altrettanti tenenti, capitani e maggiori dichiarati idonei all'avanzamento presi nel rispettivo ruolo in ordine di anzianita'.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art48 · fonte del testo