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[1]L'avanzamento a scelta ha luogo nei casi previsti dall'articolo 3, o per meriti eccezionali, come da articolo 51.

[2]Nei casi di scelta alla quale gli ufficiali concorsero o mediante gli esami facoltativi, o superando i corsi della Scuola di guerra, od ottenendo il passaggio nel corpo di Stato Maggiore, l'aliquota concessa alla scelta, in raffronto a quella riservata all'anzianita', ed il vantaggio di carriera agli interessati, sono stabiliti dalla presente legge.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art49 · fonte del testo