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Nelle varie armi e corpi, (come nell'art. 3 e salvo le eccezioni in esso contemplate) fino al grado di tenente colonnello incluso e' concessa una determinata aliquota di posti all'avanzamento a scelta, per gli ufficiali che, rivestendo determinati requisiti, abbiano superato speciali prove od abbiano ottenuto il trasferimento nel corpo di Stato Maggiore.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art5 · fonte del testo