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Non e' consentito il cumulo, nello stesso grado, di due vantaggi, derivanti dalla scelta, tranne nel grado di capitano delle armi combattenti, nel qual grado e' concesso di cumulare il vantaggio derivante dal compimento della Scuola di guerra, con quello derivante dal trasferimento nel corpo di Stato Maggiore.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art50 · fonte del testo