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L'ufficiale che non solo possiede qualita' morali, intellettuali, militari e di cultura cosi' eccezionali da dare sicuro affidamento di reggere in modo distinto il comando del grado superiore, ma che abbia reso altresi' - nell'esercizio delle sue attribuzioni - qualche servizio di straordinaria importanza allo Stato, anche se non ancora inscritto sul quadro di avanzamento del grado, sara' promosso al grado superiore, purche' abbia raggiunto la prima meta' del ruolo rispettivo, indipendentemente dalla aliquota concessa alla scelta dalla presente legge.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 14 maggio 1930

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art51 · fonte del testo