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Le proposte per le promozioni di cui al precedente articolo sono fatte con speciale relazione a S. M. il Re dal Ministro della guerra. Esse pero' dovranno riportare, preventivamente, l'unanime parere favorevole della Commissione centrale di cui all'articolo 22 con l'intervento di almeno tre dei suoi membri con diritto a voto.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009
