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[1]Possono concorrere all'avanzamento a scelta, per esami, e per due volte soltanto, i tenenti che ne facciano domanda e siano entrati nella prima meta' del rispettivo ruolo.

[2]I programmi degli esami da superare, per conseguire la scelta, sono fissati con decreto Reale.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art55 · fonte del testo