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L'avanzamento, sia a scelta, sia ad anzianita', non puo' essere conseguito senza la esplicita dichiarazione delle autorita' incaricate di pronunciare i giudizi in merito allo avanzamento che il candidato alla promozione possiede realmente le qualita' di cui all'articolo 1.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art6 · fonte del testo