Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
L'avanzamento, sia a scelta, sia ad anzianita', non puo' essere conseguito senza la esplicita dichiarazione delle autorita' incaricate di pronunciare i giudizi in merito allo avanzamento che il candidato alla promozione possiede realmente le qualita' di cui all'articolo 1.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009
