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[1]I colonnelli ed i generali dei vari gradi che dalla Commissione centrale non furono iscritti nel quadro di avanzamento a scelta al grado superiore, sono definitivamente esclusi dallo avanzamento e ad essi si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 35.

[2]------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 16 maggio 1926, n. 855, convertito senza modificazioni dalla L. 21 novembre 1926, n. 2147, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 30 marzo 1926

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art75 · fonte del testo