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Per conseguire l'avanzamento al grado di generale di divisione, i generali di brigata provenienti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, a giudizio della Commissione centrale, debbono possedere le qualita' necessarie ad assumere il comando della corrispondente grande unita' di guerra.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 gennaio 1928

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art76 · fonte del testo