Art. 77 ter ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Testo vigente dal 16 dicembre 2009
Art. 77 ter ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Testo vigente dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 1931 al 16 dicembre 2009. 148 parole tolte, 23 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Possono essere ogni anno collocati in soprannumero, con facolta' insindacabile del Ministro per la guerra, e fino ad un massimo di nove, tre generali di divisione, non compresi tra quelli indicati dalla Commissione centrale d'avanzamento, che non debbano cessare durante l'anno dal servizio effettivo per eta'.
tolto: Il Ministro per la guerra, ove lo creda, puo' chiedere alla Commissione centrale d'avanzamento la indicazione dei generali da collocare in soprannumero.
tolto: I generali di divisione di cui trattasi rimangono in soprannumero e fuori dei quadri organici, senza poter aspirare ulteriormente all'avanzamento fino al limite di eta', stabilito per il loro grado, non oltre pero' un periodo massimo di tre anni allo scadere dei quali gli ufficiali stessi saranno collocati in ausiliaria col trattamento previsto dalla presente legge od a riposo a seconda della loro idoneita'.
tolto: Contro il collocamento in soprannumero disposto in base al presente articolo non e' ammesso alcun gravame.aggiunto: Art. 77 ter PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art77ter · fonte del testo