Art. 56-ter
Art. 56 ter ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Testo vigente dal 16 dicembre 2009
Art. 56 ter ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Testo vigente dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 1926 al 16 dicembre 2009. 96 parole tolte, 23 parole aggiunte.
tolto: I capitani delle varie armi e corpi, dichiarati idonei, in dipendenza delle disposizioni del R. decreto 30 marzo 1922, n. 591, al passaggio nel corpo di commissariato, saranno subito trasferiti nel corpo stesso anche in eccedenza dei posti di organico, e saranno tenuti in soprannumero fino a riassorbimento nei quadri a misura delle vacanze che si verificheranno. Alle eccedenze che potessero risultare in conseguenza di tale passaggio non saranno applicate le disposizioni del R. decreto-legge 25 novembre 1925, n. 2049, e dell'art. 53 della presente legge, relative al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri.aggiunto: Art. 56 ter PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-03-11;396~art56ter · fonte del testo