Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 febbraio 1931 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Possono essere ogni anno collocati in soprannumero, con facolta' insindacabile del Ministro per la guerra, e fino ad un massimo di nove, tre generali di divisione, non compresi tra quelli indicati dalla Commissione centrale d'avanzamento, che non debbano cessare durante l'anno dal servizio effettivo per eta'.12
[2]Il Ministro per la guerra, ove lo creda, puo' chiedere alla Commissione centrale d'avanzamento la indicazione dei generali da collocare in soprannumero.
[3]((I generali di divisione di cui trattasi rimangono in soprannumero e fuori dei quadri organici, senza poter aspirare ulteriormente all'avanzamento fino al limite di eta', stabilito per il loro grado, non oltre pero' un periodo massimo di tre anni allo scadere dei quali gli ufficiali stessi saranno collocati in ausiliaria col trattamento previsto dalla presente legge od a riposo a seconda della loro idoneita')).
[4]Contro il collocamento in soprannumero disposto in base al presente articolo non e' ammesso alcun gravame.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 31 dicembre 1927, n. 2504, convertito senza modificazioni dalla L. 13 novembre 1928, n. 2501, ha disposto (con l'art 11, comma 1) che "Nel primo comma dell'art. 77-ter della legge suddetta,aggiunto con l'art. 1 del R. decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025, sono soppresse le parole «che non debbano cessare durante l'anno dal servizio effettivo per eta'»".
Testo in vigore dal 1 febbraio 1931 al 16 dicembre 2009
