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I capitani di Stato Maggiore sono reclutati fra quelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio i quali:
- a)abbiano superato, con distinzione, gli esami della Scuola di guerra;
- b)abbiano compiuto, con buon esito, un corso di esperimento pratico di servizio di Stato Maggiore secondo norme da fissarsi per decreto Reale;
- c)abbiano tenuto lodevolmente, per almeno due anni, col grado di capitano, il comando del reparto della propria arma.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009
