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I maggiori di Stato Maggiore sono promossi o nell'arma di provenienza, o nel corpo di Stato Maggiore, non appena raggiungano il primo settimo del ruolo organico dell'arma di provenienza, beninteso nei limiti concessi alla scelta dall'art. 61.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009
