Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Gli ufficiali in congedo comprendono gli ufficiali di tutte le armi e corpi che non sono vincolati al servizio attivo e cioe':
[2]1° ufficiali in ausiliaria;
[3]2° ufficiali della riserva;
[4]3° ufficiali in congedo provvisorio;
[5]4° ufficiali di complemento.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009
