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[1]Gli ufficiali in congedo comprendono gli ufficiali di tutte le armi e corpi che non sono vincolati al servizio attivo e cioe':

[2]1° ufficiali in ausiliaria;

[3]2° ufficiali della riserva;

[4]3° ufficiali in congedo provvisorio;

[5]4° ufficiali di complemento.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art87 · fonte del testo