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[1]Agli ufficiali di complemento oltre all'avanzamento ad anzianita' puo' essere concessa una determinata aliquota di posti per l'avanzamento a scelta, nei gradi di tenente, capitano e maggiore.

[2]Le condizioni e le modalita' attraverso le quali puo' essere conseguita la scelta, risultano dal regolamento.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art90 · fonte del testo