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Nessun ufficiale in congedo, a qualunque categoria appartenga, puo' conseguire l'avanzamento se non dopo che vennero promossi al grado superiore gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianita', e della stessa arma o corpo.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009
