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[1]La permanenza minima di grado, necessaria agli ufficiali in congedo per conseguire l'avanzamento al grado superiore e':
[2]di 3 anni, nel grado di sottotenente;
[3]di 6 anni, nel grado di tenente;
[4]di 8 anni, nel grado di capitano;
[5]di 4 anni, nei gradi superiori.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009
