Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]La permanenza minima di grado, necessaria agli ufficiali in congedo per conseguire l'avanzamento al grado superiore e':

[2]di 3 anni, nel grado di sottotenente;

[3]di 6 anni, nel grado di tenente;

[4]di 8 anni, nel grado di capitano;

[5]di 4 anni, nei gradi superiori.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art93 · fonte del testo