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Ogni anno, dopo l'epoca in cui vengono compilate le note caratteristiche, il Ministro della guerra fissa per ogni ruolo delle varie armi e corpi cui appartengono gli ufficiali in congedo, i limiti di anzianita' entro i quali sono compresi gli ufficiali da prendere in esame agli effetti dell'avanzamento ad anzianita'.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art94 · fonte del testo