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[1]L'ufficiale di complemento che aspira all'avanzamento a scelta puo' fare domanda per concorrervi solamente quando trovisi compreso nei limiti di anzianita' di cui all'art 95 e deve unire alla domanda, nel caso di scelta per titoli, i documenti giustificativi che riterra' di dover presentare fra quelli elencati nel regolamento.

[2]L'ufficiale di complemento che non venga ritenuto meritevole della scelta una prima volta, puo' essere ammesso a concorrervi, a domanda, una seconda volta.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art99 · fonte del testo