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[1]I capitani ed i maggiori presi in esame per l'avanzamento:

[2]- se prescelti, concorrono a colmare le vacanze nel grado superiore, sino al limite assegnato alle promozioni dalle annesse tabelle, salvo il disposto dell'articolo 103;

[3]- se non prescelti, vengono collocati fuori organico, con le norme stabilite dagli articoli 26 e 29.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art104 · fonte del testo