Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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6 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1938 al 9 ottobre 2010. 286 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Qualora - durante l'anno - in un determinato ruolo e grado si vengano a formare, per qualsiasi delle cause specificate nell'art. 27, vacanze in numero superiore a quello stabilito dalle tabelle, tutta l'eccedenza di vacanze e' colmata - sotto la data 30 giugno dell'anno successivo - con promozioni dal grado inferiore. Tale eccedenza e' computata nel numero delle vacanze obbligatorie stabilito per questo ultimo anno e sostituisce detto numero qualora risulti ad esso superiore.
tolto: Agli effetti delle promozioni, le vacanze di cui sopra si considerano come verificatesi sotto la data 30 giugno anzidetto.
tolto: Le promozioni sono computate nel numero di quelle stabilite per l'anno dalle tabelle, anche se superino detto numero, escludendo pero' nel computo le eventuali promozioni da effettuare nell'anno per aumento di organico del grado superiore.
tolto: Allorche' l'eccedenza di vacanze si verifichi nel grado di generale di Corpo d'armata, l'eccedenza stessa e' colmata, con promozioni dal grado inferiore, anziche' sotto la data del 30 giugno, sotto quella del 1° gennaio dell'anno successivo, sempre che, a tale data, sia accertato il verificarsi nell'anno, nel grado di generale di divisione, di un numero di vacanze, per le varie cause previste dall'art. 27 non inferiore a quello stabilito, per l'anno stesso, dalle tabelle.
tolto: In caso diverso, l'eccedenza e' colmata con promozioni, sotto quella diversa data, posteriore al 1° gennaio, in cui venga accertato il verificarsi nell'anno, nel grado di generale di divisione, di un numero di vacanze non inferiore a quello stabilito per l'anno stesso, dalle tabelle.
tolto: A partire da questa data, ovvero dal 1° gennaio ove si verifichi l'ipotesi prevista al primo comma, le promozioni al grado di generale di Corpo d'armata sono effettuate, nell'anno, di volta in volta che si verifichi nel grado stesso una vacanza da devolvere all'avanzamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art29 · fonte del testo