Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito

Art. 105 — ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 26 LUGLIO 1939, N. 1131

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 dicembre 1937 al 29 giugno 1939. Leggi il testo vigente →

[1]Il capitano, il maggiore ed il tenente colonnello (( (esclusi, per quest'ultimo grado, l'arma dei carabinieri Reali ed il corpo automobilistico))), possono essere promossi, in via eccezionale, al grado superiore purche' abbiano dimostrato di possedere, in misura eminente, tutte le qualita' di carattere, di cultura generale e particolare che si richiedono per il disimpegno delle funzioni del grado superiore nel ruolo di mobilitazione.

[2]Tali promozioni seguono la procedura di cui all'art. 94 e possono effettuarsi solo per gli ufficiali compresi nel primo terzo del ruolo.

[3]L'ufficiale promosso come sopra e' detto copre la prima vacanza che si formi nel grado superiore, fermo restando il numero delle vacanze previsto, dalle annesse tabelle, per detto grado.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1937 al 29 giugno 1939

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 dicembre 1937

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1937 al 20 dicembre 1937. 3 parole tolte, 8 parole aggiunte.

Il capitano, il maggiore ed il tenente colonnello (tolto: esclusoaggiunto: esclusi, per quest'ultimo grado, tolto: il Corpo aggiunto: l'arma dei carabinieri Reali ed il corpo automobilistico), possono essere promossi, in via eccezionale, al grado superiore purche' abbiano dimostrato …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art105 · fonte del testo