Art. 105 — ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 26 LUGLIO 1939, N. 1131
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[1]Il capitano, il maggiore ed il tenente colonnello (( (esclusi, per quest'ultimo grado, l'arma dei carabinieri Reali ed il corpo automobilistico))), possono essere promossi, in via eccezionale, al grado superiore purche' abbiano dimostrato di possedere, in misura eminente, tutte le qualita' di carattere, di cultura generale e particolare che si richiedono per il disimpegno delle funzioni del grado superiore nel ruolo di mobilitazione.
[2]Tali promozioni seguono la procedura di cui all'art. 94 e possono effettuarsi solo per gli ufficiali compresi nel primo terzo del ruolo.
[3]L'ufficiale promosso come sopra e' detto copre la prima vacanza che si formi nel grado superiore, fermo restando il numero delle vacanze previsto, dalle annesse tabelle, per detto grado.
Testo in vigore dal 20 dicembre 1937 al 29 giugno 1939
