Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito

Art. 105 — ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 26 LUGLIO 1939, N. 1131

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 giugno 1939 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 luglio 1939, n. 1131

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La L. 26 luglio 1939, n. 1131, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Le disposizioni contenute in detti articoli rimangono, pero', in vigore soltanto per gli ufficiali che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, siano stati dichiarati promovibili ai sensi degli articoli stessi".

Testo in vigore dal 29 giugno 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 giugno 1939

Confronto con la versione in vigore dal 20 dicembre 1937 al 29 giugno 1939. 113 parole tolte in 3 capoversi.

tolto: Il capitano, il maggiore ed il tenente colonnello (esclusi, per quest'ultimo grado, l'arma dei carabinieri Reali ed il corpo automobilistico), possono essere promossi, in via eccezionale, al grado superiore purche' abbiano dimostrato di possedere, in misura eminente, tutte le qualita' di carattere, di cultura generale e particolare che si richiedono per il disimpegno delle funzioni del grado superiore nel ruolo di mobilitazione.

tolto: Tali promozioni seguono la procedura di cui all'art. 94 e possono effettuarsi solo per gli ufficiali compresi nel primo terzo del ruolo.

tolto: L'ufficiale promosso come sopra e' detto copre la prima vacanza che si formi nel grado superiore, fermo restando il numero delle vacanze previsto, dalle annesse tabelle, per detto grado.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 26 luglio 1939, n. 1131

    La L. 26 luglio 1939, n. 1131, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Le disposizioni contenute in detti articoli rimangono, pero', in vigore soltanto per gli ufficiali che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, siano stati dichiarati promovibili ai sensi degli articoli stessi".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art105 · fonte del testo