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[1]Gli ufficiali collocati fuori organico sono tolti dai ruoli del servizio permanente effettivo e rimangono in tale posizione per un periodo di 4 anni, ma non oltre il raggiungimento del limite di eta' del grado che rivestivano in servizio permanente effettivo.

[2]Il periodo trascorso fuori organico si computa per intero agli effetti della pensione.

[3]Al termine della permanenza nella posizione di fuori organico gli ufficiali sono collocati in ausiliaria per otto anni e, successivamente, a riposo (nella riserva od in congedo assoluto, a seconda della eta' e della idoneita').

[4]Gli ufficiali fuori organico particolarmente meritevoli possono essere destinati dal Ministro per la guerra - in seguito a domanda - all'inquadramento delle organizzazioni giovanili fasciste. In tal caso essi hanno diritto ad una speciale indennita' da fissarsi con decreto Reale di concerto con il Ministro delle finanze e sono considerati a tutti gli effetti in servizio (salvo quanto dispone la legge sullo stato degli ufficiali), continuando pero' a percepire gli assegni ed indennita', nella misura ridotta, come dall'articolo seguente.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art108 · fonte del testo