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Agli ufficiali che partecipano ad operazioni militari importanti nelle colonie ((riconosciute tali con appositi decreti Reali, ai sensi del R. decreto 18 marzo 1923, n. 621)) si applicano le disposizioni degli 131, 132, 133, 134, 135, 136 e 137.
Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010
