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[1]Le proposte di promozione straordinaria per merito di guerra e di avanzamento straordinario per meriti eccezionali ai gradi di ufficiale del Regio esercito, contemplate nell'articolo precedente, debbono pervenire al Ministero della guerra, per il tramite di quello delle colonie, annotate da tutte le autorita' gerarchiche militari e dal Governatore.

[2]Su dette proposte, relative agli ufficiali inferiori, decide il Ministro per la guerra, sentito il parere di apposita commissione nominata con decreto Reale.

[3]Su quelle dei gradi superiori decide lo stesso Ministro sentito il parere della commissione centrale d'avanzamento.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art139 · fonte del testo