Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Gli ufficiali tutti, compresi quelli in congedo, che, per effetto delle disposizioni in vigore anteriormente alla presente legge, erano incorsi in una esclusione dall'avanzamento, ma non in quella definitiva, debbono nuovamente essere giudicati con le norme della presente legge.

[2]Gli ufficiali comunque pretermessi nel giudizio di avanzamento sono giudicati con le norme della presente legge.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art151 · fonte del testo