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[1]I capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e dei servizi tecnici, nominati sottotenenti e tenenti in servizio permanente effettivo nell'anno 1918 ed in anni precedenti che, in applicazione della presente legge, non siano trasferiti nel ruolo di mobilitazione, possono conseguire l'avanzamento:
- a)anticipato per esami, di cui al seguente articolo 155;
- b)a scelta speciale per esami;
- e)a scelta speciale per aver compiuto il corso superiore balistico (solo per i capitani di artiglieria ed esclusi quelli dei servizi tecnici);
- d)a scelta speciale per aver ultimato, con esito favorevole, i corsi della scuola di guerra (esclusi i capitani dei servizi tecnici);
- e)a scelta speciale per avere ottenuto il trasferimento nel corpo di stato maggiore (esclusi i capitani dei servizi tecnici).
[2]Gli anzidetti capitani, per conseguire l'avanzamento di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e), debbono avere partecipato alla guerra italo-austriaca 1915-1918 ed avere tenuto lodevolmente, durante detto periodo, presso l'esercito operante, col grado di ufficiale, il comando di plotone o di compagnia (o di reparti corrispondenti) per almeno tre mesi. Inoltre essi debbono aver comandato, complessivamente, per almeno due anni ed in modo lodevole il reparto corrispondente al grado di capitano.
[3]I capitani che, per circostanze assolutamente indipendenti dalla propria volonta', non abbiano avuto la possibilita' di completare il suddetto periodo di tre mesi presso l'esercito operante potranno, su proposta motivata e particolareggiata delle autorita' giudicatrici, essere designati per concorrere all'avanzamento anticipato. Su tale proposta decide il Ministro per la guerra.
[4]Per coloro che concorreranno agli avanzamenti di cui sopra nell'anno 1936 e seguenti il periodo di comando dovra' essere di' tre anni anziche' di due.
[5]Ai capitani dei servizi tecnici si applicano le disposizioni di cui sopra riflettenti il periodo di comando presso l'esercito operante, ma non quelle relative ai due o tre anni di comando di reparto.
Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 19 luglio 1935
