Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]I capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e dei servizi tecnici, nominati sottotenenti e tenenti in servizio permanente effettivo nell'anno 1918 ed in anni precedenti che, in applicazione della presente legge, non siano trasferiti nel ruolo di mobilitazione, possono conseguire l'avanzamento:
[2]((a) anticipato, di cui al seguente art. 155;))
- b)a scelta speciale per esami;
- c)a scelta speciale per aver compiuto il corso superiore balistico (solo per i capitani di artiglieria ed esclusi quelli dei servizi tecnici);
- d)a scelta speciale per aver ultimato, con esito favorevole, i corsi della scuola di guerra (esclusi i capitani dei servizi tecnici);
- e)a scelta speciale per avere ottenuto il trasferimento nel corpo di stato maggiore (esclusi i capitani dei servizi tecnici).
[3]Gli anzidetti capitani, per conseguire l'avanzamento di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e), debbono avere partecipato alla guerra italo-austriaca 1915-1918 ed avere tenuto lodevolmente, durante detto periodo, presso l'esercito operante, col grado di ufficiale, il comando di plotone o di compagnia (o di reparti corrispondenti) per almeno tre mesi. Inoltre essi debbono aver comandato, complessivamente, per almeno due anni ed in modo lodevole il reparto corrispondente al grado di capitano.
[4]I capitani che, per circostanze assolutamente indipendenti dalla propria volonta', non abbiano avuto la possibilita' di completare il suddetto periodo di tre mesi presso l'esercito operante potranno, su proposta motivata e particolareggiata delle autorita' giudicatrici, essere designati per concorrere all'avanzamento anticipato. Su tale proposta decide il Ministro per la guerra.
[5]((Ai capitani dei servizi tecnici si applicano le disposizioni di cui sopra riflettenti il periodo di comando presso l'esercito operante, ma non quelle relative ai due anni di comando di reparto)).
[6]((COMMA NON PIU' PREVISTO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1937, N. 944, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1937, N. 2373)).
Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010
