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[1]I capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e dei servizi tecnici, nominati sottotenenti e tenenti in servizio permanente effettivo nell'anno 1918 ed in anni precedenti che, in applicazione della presente legge, non siano trasferiti nel ruolo di mobilitazione, possono conseguire l'avanzamento:

[2]((a) anticipato, di cui al seguente art. 155;))

  • b)a scelta speciale per esami;
  • c)a scelta speciale per aver compiuto il corso superiore balistico (solo per i capitani di artiglieria ed esclusi quelli dei servizi tecnici);
  • d)a scelta speciale per aver ultimato, con esito favorevole, i corsi della scuola di guerra (esclusi i capitani dei servizi tecnici);
  • e)a scelta speciale per avere ottenuto il trasferimento nel corpo di stato maggiore (esclusi i capitani dei servizi tecnici).

[3]Gli anzidetti capitani, per conseguire l'avanzamento di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e), debbono avere partecipato alla guerra italo-austriaca 1915-1918 ed avere tenuto lodevolmente, durante detto periodo, presso l'esercito operante, col grado di ufficiale, il comando di plotone o di compagnia (o di reparti corrispondenti) per almeno tre mesi. Inoltre essi debbono aver comandato, complessivamente, per almeno due anni ed in modo lodevole il reparto corrispondente al grado di capitano.

[4]I capitani che, per circostanze assolutamente indipendenti dalla propria volonta', non abbiano avuto la possibilita' di completare il suddetto periodo di tre mesi presso l'esercito operante potranno, su proposta motivata e particolareggiata delle autorita' giudicatrici, essere designati per concorrere all'avanzamento anticipato. Su tale proposta decide il Ministro per la guerra.

[5]((Ai capitani dei servizi tecnici si applicano le disposizioni di cui sopra riflettenti il periodo di comando presso l'esercito operante, ma non quelle relative ai due anni di comando di reparto)).

[6]((COMMA NON PIU' PREVISTO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1937, N. 944, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1937, N. 2373)).

Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1937

Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1935 al 1 luglio 1937. 63 parole tolte, 25 parole aggiunte in 5 capoversi.

a) anticipato tolto: per esami, di cui al seguente tolto: articolo aggiunto: art. 155;

tolto: eaggiunto: c) a scelta speciale per aver compiuto il corso superiore balistico (solo per i capitani di artiglieria ed esclusi quelli dei servizi tecnici);

tolto: Coloro che saranno compresi nei limiti di anzianita' per l'iscrizione sui quadri di avanzamento per l'anno 1936-1937 e seguenti, oltre ai due anni di comando di reparto, dovranno aver compiuto - con il grado di capitano - un altro periodo di servizio alle truppe comprendente almeno una esercitazione estiva al comando effettivo di compagnia o di reparto corrispondente.

Ai capitani dei servizi tecnici si applicano le disposizioni di cui sopra riflettenti il periodo di comando presso l'esercito operante, ma non quelle relative ai due tolto: o tre anni di comando di repartoaggiunto: .

aggiunto: COMMA NON PIU' PREVISTO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1937, N. 944, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1937, N. 2373.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art154 · fonte del testo