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[1]Fino alla concorrenza di tre quarti, i posti vacanti nel grado di maggiore, nei ruoli di comando delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, sono devoluti alle promozioni dei capitani che si trovino nelle condizioni stabilite dal precedente articolo 154.

[2]Pero', in detta quota di tre quarti, sono anche da comprendersi i posti da devolvere ai capitani che - pur non avendo i requisiti previsti dal secondo comma dell'articolo 154 - abbiano acquisito il diritto all'avanzamento a scelta speciale di cui al precedente titolo VI e siano entrati nel turno di promozione.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art156 · fonte del testo