Art. 16 — null
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
dell'art. 30
Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010
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Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010
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3 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937. 75 parole tolte, 2 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Qualora a carico di un ufficiale inscritto sul quadro di avanzamento intervengano, nell'imminenza della promozione, fatti di notevole gravita', il Ministro per la guerra ha facolta' di sospenderne la promozione.
tolto: Tale sospensione annulla il precedente giudizio di promovibilita' il quale, entro sei mesi, deve essere rinnovato. Se l'ufficiale e' nuovamente prescelto per l'avanzamento viene promosso con le norme contenute negli ultimi due commi dell'articolo 14, e salvo il disposto degli ultimi tre commi dell'articolo 30.aggiunto: dell'art. 30
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art16 · fonte del testo