Art. 144 — null
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 1947 al 9 ottobre 2010. 122 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'ufficiale per il quale sia stata rilasciata a dichiarazione anzidetta, se raggiunto dal turno di promozione durante il periodo di prigionia, ha diritto a conseguire la promozione al solo grado immediatamente superiore, ma con anzianita' corrispondente alla data del ritorno da prigionia.
tolto: Se con tale anzianita' risulti ancora pretermesso all'avanzamento, non puo' conseguire altra promozione se non abbia prestato servizio per almeno tre mesi, o per almeno due anni, a seconda che perduri o sia cessato lo stato di guerra. E gli e' conferita, come anzianita', la data del giorno in cui ha compiuto il periodo di servizio anzidetto.
tolto: Qualora pero' l'ufficiale abbia acquisito il titolo all'avanzamento prima della cattura, ha diritto a conseguire, con effetto retroattivo, la promozione al grado superiore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art144 · fonte del testo