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[1]Per concorrere agli esami per avanzamento anticipato di cui al comma a) del precedente articolo i tenenti - ne facciano o no domanda - debbono essere designati dalle autorita' giudicatrici, con le norme dell'articolo 59.

[2]Le norme ed i programmi per i predetti esami saranno stabiliti con decreto Reale.

[3]I tenenti che non abbiano superato gli esami per l'avanzamento anticipato possono ripetere la prova, solo una seconda volta, previa nuova designazione.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art161 · fonte del testo