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[1]I tenenti in possesso dei requisiti richiesti dal precedente articolo 160 sono promossi, nei limiti fissati dall'articolo 162, quando siano entrati nelle aliquote del ruolo sotto indicate, da calcolarsi sulla base dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui l'ufficiale entra in turno di promozione:

  • a)nel primo nono, se promovibili ad avanzamento anticipato;
  • b)nel primo ottavo, se promovibili a scelta speciale per esami.

[2]Le promozioni di cui sopra sono effettuate con le norme di cui agli articoli 62 e 63.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art163 · fonte del testo