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[1]I tenenti (esclusi quelli dei CC. RR.) nominati ufficiali in servizio permanente effettivo dopo l'anno 1921, ma che per aver conseguito avanzamenti per merito di guerra, o per altra causa, precedono nel ruolo della rispettiva arma pari grado che non ebbero rallentamento di carriera per nessuna ragione, e che siano stati nominati tenenti o sottotenenti in servizio permanente effettivo nel 1921 od in anni precedenti, possono conseguire la promozione a scelta con le norme fissate dagli articoli 160, 161, 162, 163 e 164, se in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 160.

[2]Le promozioni di cui sopra sono effettuate con le norme di cui agli articoli 62 e 63.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art165 · fonte del testo