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[1]Agli effetti dell'articolo di cui sopra, l'anzianita' di spalline del colonnello che non ha fruito di scelta, ne' subito ritardi di carriera, e' determinata dalla data di nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.

[2]Per il colonnello che abbia fruito di scelta, o subito ritardi di carriera, l'anzianita' di spalline e' considerata eguale a quella del pari grado che lo segue nel ruolo e che ha percorso i vari gradi ad andamento normale di carriera, come e' detto nel comma precedente.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art38 · fonte del testo