Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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4 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 20 dicembre 1937 al 9 ottobre 2010. 317 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il limite di comando colpisce l'ufficiale dal 1° gennaio dell'anno nel quale egli raggiunge l'eta' sottoindicata; da
tolto: Parte di provvedimento in formato grafico quel momento l'ufficiale - eccettuati il capitano, il maggiore ed il tenente colonnello in conformita' dell'ultimo comma del presente articolo - non puo' essere iscritto sul quadro se si trova nelle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 29-bis, ne' puo' essere preso in esame per l'avanzamento.
tolto: Dal giorno in cui compie effettivamente tale eta' - oppure dal 1° gennaio suddetto, qualora l'ufficiale lo chieda - l'ufficiale medesimo - su designazione del Ministro - e' trasferito, con lo stesso grado e la stessa anzianita', nel ruolo di mobilitazione, per le armi, corpi e gradi per i quali detto ruolo esiste, oppure e' collocato fuori quadro.
tolto: Al generale di corpo d'armata collocato fuori quadro in applicazione del presente articolo, puo' essere conferito all'atto del collocamento in ausiliaria, ed ai soli effetti del R. decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210 e successive modificazioni, il rango di generale di corpo d'armata designato per il comando di armata, osservate le modalita' prescritte dal secondo comma dell'articolo 42.
tolto: Qualora, nei gradi di capitano, maggiore o tenente colonnello, il numero delle vacanze derivante dalle varie cause contemplate nell'art. 27 sia tale che, il limite di comando - se applicato a tutti coloro che ne vengono colpiti - porterebbe a superare il numero delle vacanze obbligatorie fissato per l'anno dalle tabelle, il limite suddetto sara' applicato soltanto agli ufficiali piu' anziani di eta' (o, a parita' di eta', ai piu' anziani di grado secondo la norma del penultimo comma dell'art. 28) - fra tatti i colpiti dal limite stesso - fino a raggiungere il prescritto numero di vacanze obbligatorie. In conseguenza, il capitano, il maggiore ed il tenente colonnello - se compreso fra coloro da esaminare in base al secondo comma dell'art. 20 - deve essere preso in esame per l'avanzamento, in deroga al disposto del primo comma del presente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art35 · fonte del testo