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[1]Qualora un capitano dei CC. RR. o di uno dei ruoli comando non abbia riportato, negli esperimenti, il punto minimo fissato per la idoneita', le autorita' giudicatrici potranno - in via eccezionale - proporlo per l'avanzamento purche':

[2]- abbia riportato nell'esperimento un punto di merito non inferiore a meta' del massimo punto stabilito dal decreto Reale di cui all'articolo 49;

[3]- abbia ottenuto un punto di classifica elevato;

[4]- possegga, in modo spiccato, le qualita' necessarie le funzioni del grado superiore.

[5]Il giudizio decisivo sulle proposte d'avanzamento degli ufficiali di cui sopra spetta al Ministro per la guerra.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art50 · fonte del testo