Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010. 97 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: L'ufficiale in servizio permanente effettivo per poter conseguire l'avanzamento deve:
tolto: a) avere bene assolto le funzioni inerenti al suo grado;
tolto: b) possedere tutti i requisiti fisici, morali, intellettuali, di carattere, e di cultura per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore;
tolto: c) possedere i requisiti di cui agli articoli 47, 49, 50 e 52, se capitano, maggiore o tenente colonnello.
tolto: L'ufficiale in congedo per potere conseguire l'avanzamento devo possedere i requisiti di cui al precedente comma b) e deve aver partecipato, con esito favorevole, ai corsi od ai periodi di esercitazioni nei casi in cui siano prescritti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art1 · fonte del testo