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[1]Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 30, i capitani dei ruoli di comando, non prescelti l'avanzamento, sono trasferiti d'autorita', con lo stesso grado e la stessa anzianita', su designazione del Ministro per guerra, nel ruolo di mobilitazione fino a ripianamento dei posti disponibili.

[2]Quelli che risultino esuberanti sono collocati fuori organico, con le norme di cui agli articoli 26 e 29.

[3]I capitani dei CC. RR. e quelli dei corpi, non prescelti l'avanzamento, sono collocati fuori organico, con le norme cui ai citati articoli.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art51 · fonte del testo