Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937. 181 parole tolte, 21 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: I tenenti colonnelli dei CC. RR. e dei ruoli di comando che abbiano riportato almeno i punti minimi parziali e totale di cui all'articolo 47 sono assoggettati ad esperimenti con programmi e norme da stabilirsi con decreto Reale. Punti minimi di idoneita', per poter essere prescelti, quelli da fissarsi nel predetto decreto.
tolto: Sulla base del punto di classifica, del punto di esperimento e del proprio apprezzamento personale sull'attitudine dell'ufficiale alle funzioni del grado superiore, le autorita' giudicatrici pronunciano il proprio giudizio.
tolto: Anche ai predetti tenenti colonnelli si applicano le norme dell' articolo 50.
tolto: Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 30, i non prescelti dei ruoli di comando sono trasferiti d'autorita' nel ruolo di mobilitazione, con lo stesso grado ed anzianita', su designazione del Ministro per la guerra, fino a ripianamento dei posti disponibili.
tolto: Qualora il loro numero superi quello dei posti disponibili gli esuberanti sono collocati fuori organico, con le norme stabilite dagli articoli 26 e 29.
tolto: I tenenti colonnelli dei C.C. R.R. non prescelti, sono collocati fuori organico, con le norme stabilite dai sopra citati due articoli.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1937, N. 944, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1937, N. 2373
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.