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[1]I tenenti colonnelli dei CC. RR. e dei ruoli di comando che abbiano riportato almeno i punti minimi parziali e totale di cui all'articolo 47 sono assoggettati ad esperimenti con programmi e norme da stabilirsi con decreto Reale. Punti minimi di idoneita', per poter essere prescelti, quelli da fissarsi nel predetto decreto.

[2]Sulla base del punto di classifica, del punto di esperimento e del proprio apprezzamento personale sull'attitudine dell'ufficiale alle funzioni del grado superiore, le autorita' giudicatrici pronunciano il proprio giudizio.

[3]Anche ai predetti tenenti colonnelli si applicano le norme dell' articolo 50.

[4]Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 30, i non prescelti dei ruoli di comando sono trasferiti d'autorita' nel ruolo di mobilitazione, con lo stesso grado ed anzianita', su designazione del Ministro per la guerra, fino a ripianamento dei posti disponibili.

[5]Qualora il loro numero superi quello dei posti disponibili gli esuberanti sono collocati fuori organico, con le norme stabilite dagli articoli 26 e 29.

[6]I tenenti colonnelli dei C.C. R.R. non prescelti, sono collocati fuori organico, con le norme stabilite dai sopra citati due articoli.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art54 · fonte del testo