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[1]L'aliquota di promozioni concessa alla scelta speciale, in confronto a quella riservata all'anzianita' ed alla scelta ordinaria; il vantaggio di carriera; e le modalita' relative a tali concessioni sono stabiliti dalla presente legge e dal regolamento.
[2]All'avanzamento a scelta speciale concorrono gli ufficiali in possesso i uno dei seguenti requisiti:
- a)abbiano superato appositi esami;
- b)abbiano compiuto, con successo, i corsi della scuola di guerra;
- c)abbiano ottenuto il passaggio nel corpo di stato maggiore;
- d)abbiano superato, con successo, il corso superiore balistico, se capitani di artiglieria.
[3]Le norme ed i programmi degli esami di cui sopra ed i punti minimi per l'idoneita' saranno fissati con decreto Reale.
Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937
